|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000),
ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e
delle garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e
delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo
III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente
paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente
paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e
delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai
contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di
somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli
altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di
consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui
al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,
tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega
ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un
volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o
privata che, nell'esercizio della propria attivita'
imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al
comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore
del bene di consumo nel territorio della Unione europea o
qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo
sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un
venditore o di un produttore, assunto nei confronti del
consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo
pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di
consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate
nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino
del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita
di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso
utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale
della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha
l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto
di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al
contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello
stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono
le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore
come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene
dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso,
delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei
beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo
agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o
sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore
e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al
momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia
accettato anche per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione
del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non
poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di
conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal
consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui
al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa,
dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva
conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il
momento della conclusione del contratto in modo da essere
conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata
influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione
del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del
bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita
ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua
responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in
cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore,
sia da questo installato in modo non corretto a causa di una
carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e'
responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto
di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante
riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto,
quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla
risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo
e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di
riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente
oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese
irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di
conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un
congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene
e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo
con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la
mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra
una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o
eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla
sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma
sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare
l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto
dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo'
offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i
seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico
rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le
necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine
congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del
consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico
rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e'
stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi
della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla
risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale,
quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un
difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione
del produttore, di un precedente venditore della medesima catena
contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha
diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte
della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma
dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si
manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo
1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il
difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in
cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il
venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha
occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che
si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero
gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la
natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati
dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei
mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto
per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i
diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il
difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla
scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo
precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia
convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate
nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa
pubblicita'.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti
previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli
elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata
e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la
ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile
per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri
non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo,
terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo'
continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E'
nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del
difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in
modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La
nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo'
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della
responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad
un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. E'
nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita'
al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario,
abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione
assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti
uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le
disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i
diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico".
Art. 2.
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle
vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna
al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo
1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del
presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
|